Come si forma un Governo in Italia

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La formazione del Governo, tra Costituzione, prassi e consuetudini

Ormai da qualche anno si sta assistendo, nel nostro paese, ad una sorta di regressione delle conoscenze della nostra Costituzione largamente difesa nel più recente 2016 (anno dell’ultimo referendum confermativo costituzionale), frutto di molteplici romanzi propagandistici di alcuni esponenti politici che utilizzano con fini disonesti e manipolativi le emozioni della gente al fine di portare avanti in modo scorrette le proprie idee. L’ultimo romanzo prodotto riguarda quello della formazione del Governo, come si forma? Chi decide in merito? Il popolo elegge il Governo? In questa brevissima guida cercheremo di dare delle risposte chiare a molti dubbi che sono sorti negli ultimi mesi su governi legittimi o meno.

Che cosa è il Governo

Innanzitutto dobbiamo chiarire che la forma di Governo dell’Italia è Parlamentare, c’è una separazione di poteri in Legislativo, spettante al Parlamento, esecutivo che spetta al Governo e giudiziario che spetta alla magistratura. In questo sistema tutti gli organi costituzionali convivono e si relazionano anche grazie al lavoro del Presidente della Repubblica, il Capo dello Stato. Il Parlamento è eletto dal corpo elettorale, la durata in carica è di 5 anni, ma può essere sciolto anche anticipatamente dal Presidente della Repubblica, il Parlamento è composto da Camera e Senato in un sistema bicamerale perfetto, cioè svolgono identiche funzioni.

Definiamo ora che cosa è il Governo e quali sono i suoi compiti. Il Governo è il titolare del potere esecutivo, ossia applicare le leggi, svolge la funzione di indirizzo politico che consiste nel perseguire determinati fini e porli in essere, inoltre è il vertice dell’apparato amministrativo statale con cui attua l’indirizzo politico. È previsto dalla nostra Costituzione dagli articoli dal 92 al 96 ed è regolato da una legge primaria numero 400 del 1988 che ne regola la struttura.

Il Governo è un organo complesso (art. 92 Cost.) collegiale e monocratico, collegiale con il Consiglio dei Ministri a sua volta composto da organi monocratici Presidente del Consiglio dei Ministri e dai singoli ministri, questi sono gli organi previsti dalla Costituzione. Ci sono poi degli organi cosiddetti non necessari, previsti dalla legge 400 del 1988 e da leggi ordinarie o consuetudini, il Consiglio di Gabinetto, i comitati di ministri, i comitati interministeriali, il Vice Presidente del Consiglio, i ministri senza portafogli, i Sottosegretari di Stato, i Vice ministri.

Come si forma il Governo

La procedura di formazione del Governo è regolata dalla Costituzione agli articoli 92, 93, 94, anche se in realtà si tratta di una procedura ben più complessa da quella descritta da queste norme, infatti risulta essere il frutto di una consuetudine costituzionale dove uno dei maggiori protagonisti è il Presidente della Repubblica.

Ai sensi dell’articolo 92 “Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri”. Con questo primo articolo possiamo già intuire chi è che nomina il PdC, ossia il PdR, sfatando da subito il mito che è il popolo ad eleggere il Governo.

Inoltre l’articolo 93 disciplina la fase successiva, quella del giuramento “Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.”. Il giuramento avviene con la formula rituale prevista dalla legge 400 del 1988, “Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell’interesse esclusivo della nazione”. Nel giuramento possiamo osservare come il Governo si assume il dovere di fedeltà nei confronti dei cittadini e delle Istituzioni dello Stato.

All’articolo 94 si stabilisce che: “Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.

Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.

Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia.

Il voto contrario di una o d’entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.

La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.”. Questo significa che tra Parlamento e Governo intercorre un rapporto di fiducia e che quindi non basta la sola nomina del PdR affinchè un Governo possa vivere ed operare, a seguito del giuramento il Governo esiste e funziona, ma non nel pieno delle sue funzioni, potrà infatti svolgere solo attività di ordinaria amministrazione, il rapporto di fiducia deve essere continuo poiché questa può essere revocata attraverso apposite mozioni di sfiducia.

Schema riassuntivo della formazione del governo regolato per lo più da prassi, consuetudini, attività formali e informali:

  • Dimissioni del Governo può avvenire perché è cessata la fiducia delle camere, o a seguito di nuove elezioni
  • Il Presidente della Repubblica procede alle consultazioni, in ordine, con gli ex PdR e i Presidenti delle Camere e le delegazioni dei gruppi parlamentari.
  • Dopo le consultazioni viene indicata una persona affinchè si possa formare una maggioranza in Parlamento.
  • Il Presidente della Repubblica conferisce l’incarico alla persona che dovrà ricoprire il ruolo di Presidente del Consiglio, in questa fase può essere anche conferito un mandato esplorativo.
  • Il Presidente del Consiglio incaricato può accettare l’incarico o accettarlo con riserva. Il PdC sceglie i ministri e li presenta al PdR ed eventualmente nomina il PdC e i ministri proposti.
  • Il PdC e ministri prestano il giuramento, entro 10 giorni il Governo deve presentarsi alle Camere e ottenere la fiducia.

Conclusioni

Come abbiamo potuto modo di vedere il processo di formazione del Governo è assai complesso, e anche se non sembra, si tratta di una fase estremamente delicata, in cui i vari partiti e figure politiche e istituzionali dialogano continuamente per cercare di formare un governo duraturo e stabile.

Per approfondire:

Andrea Pisaneschi, Diritto Costituzionale, Giappichelli, 2016.

Maurizio Pedrazza Gorlero, Valerio Onida, (a cura di), Compendio di Diritto Costituzionale, Giuffrè, 2018.

Sono nato a Brescia nel 1994. Laureato in Giurisprudenza, mi interesso di criminologia, vittimologia, diritto penale e storia. Scrivo con l'intento di offrire punti di vista diversi rispetto alla visuale comune, per una diffusione della cultura della legalità.