Statuto Associazione “Cogito et Volo”

Art. 1. Costituzione e denominazione
È costituita l’Associazione di Promozione Sociale senza scopo di lucro:

“ASSOCIAZIONE COGITO ET VOLO”

L’Associazione ha sede in Chioggia, sede legale Borgo San Giovanni 477.
L’Associazione ha struttura e contenuti democratici: la sua durata è stabilita a tempo indeterminato. Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria.

 

Art. 2. Scopi e finalità
L’Associazione è un ente di diritto privato senza fine di lucro e che intende uniformarsi, nello svolgimento della propria attività, ai principi di democraticità interna e della struttura e di elettività delle cariche associative.
L’Associazione, costituita intorno all’esperienza del sito web cogitoetvolo.it, si propone di offrire ai suoi utenti, specialmente giovani tra i 15 e i 30 anni, occasioni per sviluppare il senso critico e il confronto di idee su temi di attualità, storia, spettacoli, musica, libri, scuola e tutto ciò che riguardi il mondo giovanile. Tali finalità verranno perseguite attraverso la pubblicazione di articoli sul sito web e tramite la promozione di iniziative culturali come seminari, laboratori, corsi di formazione, lezioni, attività di orientamento, fiere, mostre, concorsi letterari, pubblicazione di libri, feste. In particolare, l’Associazione incoraggia la riflessione propositiva su temi di interesse come la difesa della vita dal concepimento al suo naturale esito, la persona umana e i suoi diritti, l’ambiente, le relazioni sociali costruttive, la scienza, l’arte. In tutti questi ambiti si propone un approccio ottimistico che sappia valorizzare gli aspetti positivi e di progresso verso il bene, attraverso il perseguimento dei seguenti obiettivi:
– suscitare nei giovani il desiderio di costruire una società più giusta;
– diffondere la buona lettura ed il buon cinema;
– riflettere senza schemi e pregiudizi sui principali problemi di etica che riguardano il mondo in cui viviamo;
– favorire il confronto aperto e rispettoso anche tra persone che la pensano diversamente;
– smontare i luoghi comuni della storia, dell’attualità, della cultura, del pensiero dominante “politicamente corretto”;
– promuovere un movimento culturale giovanile che abbia come fine lo sviluppo di un sano senso critico e la sincera ricerca della verità.
Tutte le iniziative promosse dall’Associazione saranno rivolte non solo ai soci, ma anche a tutti coloro che ne condividono le finalità e sono animati dal desiderio di essere protagonisti di un cambiamento che possa influire positivamente nella società. In tal senso l’Associazione si propone anche di promuovere la solidarietà e il volontariato.
Nel perseguimento dei propri scopi l’Associazione desidera valorizzare qualità come lo spirito di iniziativa, il rispetto reciproco, la responsabilità sociale dei giovani, un sano ottimismo che sappia superare i toni polemici e il disfattismo.
L’Associazione non ha alcuna coloritura politica o confessionale. Tutte le iniziative da essa promosse saranno aperte ad un pubblico di ogni razza, religione, gruppo politico e ceto sociale.
Per il raggiungimento delle proprie finalità l’Associazione può aderire a confederazioni, enti od organismi aventi scopi analoghi a quelli statutari, esistenti o da costituire. Potrà inoltre compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie e commerciali, pubblicitarie ed editoriali marginali -ivi inclusa la gestione di beni confiscati alle organizzazioni criminali- correlate allo scopo sociale, necessarie ed utili al raggiungimento delle suddette finalità.
L’Associazione potrà, in via esemplificativa e non tassativa, ai fini del conseguimento dell’oggetto sociale:
– promuovere scambi culturali con altre associazioni aventi oggetto analogo;
– predisporre un centro di documentazione a servizio dei soci e dei cittadini in genere, offrendo un’opera di pubblica utilità;
– provvedere alla distribuzione di pubblicazioni, edizioni fonografiche, audiovisivi, e qualsiasi altro materiale;
– svolgere manifestazioni, esibizioni di qualsiasi genere, convegni, dibattiti, mostre, al fine del raggiungimento dei propri obiettivi;
– stipulare convenzioni con enti pubblici e privati;
– svolgere qualsiasi altra attività, connessa agli scopi istituzionali, che venga ritenuta utile per il conseguimento delle finalità associative.

 

Art. 3. Risorse economiche
L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
a) quote associative ordinarie;
b) quote associative supplementari o straordinarie;
c) donazioni, eredità, lasciti testamentari e legati;
d) erogazioni liberali e oblazioni;
e) contributi di enti pubblici e privati;
f) rimborsi derivanti da convenzioni;
g) entrate derivanti da manifestazioni, raccolte pubbliche di fondi e attività commerciali e produttive occasionali, connesse alla necessità di reperimento fondi per il perseguimento delle attività istituzionali;
h) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo al fine del raggiungimento degli scopi istituzionali.
I fondi sono depositati presso l’istituto di credito stabilito dal Consiglio direttivo. Il Consiglio direttivo delibera sulle seguenti operazioni finanziarie: apertura conti correnti bancari e postali; permute e alienazioni immobiliari e mobiliari, assunzioni di obbligazioni anche cambiarie e mutui ipotecari; apertura e utilizzo di aperture di credito e finanziamento di ogni tipo; stipulazioni di contratti; emissione di assegni e prelevamenti al fine della gestione dell’ordinaria amministrazione.
Nel caso di raccolta pubblica di fondi, l’Associazione dovrà redigere l’apposito rendiconto, previsto dalle leggi vigenti.
I proventi delle attività, in nessun caso, potranno essere ripartiti, anche in forme indirette, tra i soci.
Gli avanzi di gestione devono obbligatoriamente essere reinvestiti in favore delle attività istituzionalmente previste.

 

Art. 4. Soci
Possono far parte all’Associazione tutti coloro che facciano domanda scritta al Consiglio direttivo, dichiarando:
1) di voler partecipare alla vita associativa;
2) di voler condividere gli scopi istituzionali;
3) di accettare, senza riserve, lo Statuto;
4) di rispettare i regolamenti interni;
e che siano ammessi alla Associazione giusto deliberato unanime del Consiglio Direttivo.
I soci si distinguono in:
a) soci fondatori;
b) soci ordinari;
c) soci sostenitori;
d) soci onorari;
e) osservatori;
Sono soci fondatori coloro che hanno dato vita all’Associazione e hanno sottoscritto il capitale sociale iniziale. I soci fondatori sono soggetti al pagamento di una specifica quota annuale, hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali.
Sono soci ordinari le persone fisiche, le persone giuridiche, i comitati, le associazioni che si impegnano a corrispondere una quota associativa annuale nella misura stabilita dal Consiglio direttivo. I soci ordinari hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali.
Sono soci sostenitori le persone fisiche, le persone giuridiche, i comitati, le associazioni che si impegnano a corrispondere una quota associativa annuale superiore a quella dei soci ordinari, di un importo deciso liberamente da ogni singolo associato. I soci sostenitori hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali.
Sono soci onorari le personalità cui è riconosciuta dal Consiglio direttivo l’adesione a titolo gratuito per tre anni per speciali meriti nei confronti dell’Associazione o nei campi oggetto dell’Associazione. Non hanno diritto di voto e non sono eleggibili alle cariche sociali.
Sono osservatori i minori di anni diciotto che condividano gli scopi associativi e la cui domanda di adesione sia stata sottoscritta da almeno un genitore.
L’adesione all’Associazione è valida per un anno a partire dalla data dell’adesione stessa e viene rinnovata tacitamente di anno in anno in assenza di esplicita richiesta di recesso. La mancata corresponsione della quota causa la sospensione dell’erogazione dei servizi e di eventuali vantaggi concessi ai soci per i primi tre mesi dopo la scadenza. In caso di mancato versamento della quota entro la data prevista, l’Associazione potrà procedere all’immediata esclusione da socio con conseguente cancellazione dal libro soci. Nel caso di mancato versamento della quota associativa, l’Associazione non sarà tenuta a comunicazione alcuna inerente l’esclusione da socio.
La quota associativa è stabilita ogni anno dal Consiglio direttivo; non è restituibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di socio. La quota o contributo associativo è intrasmissibile.
Fra i soci esiste parità di diritti e di doveri, fatto salvo quanto stabilito precedentemente circa il diritto di voto e l’eleggibilità alle cariche sociali. La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo sono uniformi. È esclusa espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Ogni associato ha un voto. Il numero degli iscritti all’Associazione è illimitato.
Gli osservatori partecipano alla vita associativa attraverso la assemblea e la partecipazione ai comitati ma non possono deliberare su alcuna questione che comporti assunzione di impegni di natura economica o comunque presuppongano la piena capacità di agire.
La assemblea tiene conto comunque delle opinioni espresse dagli osservatori.
I soci – per una migliore partizione del lavoro – possono riunirsi in comitati interni per svolgere singole attività organizzative. Presiede i diversi comitati il Presidente o un suo delegato, che renderà note le proposte dei comitati stessi in sede di riunione del Consiglio direttivo.
La qualifica di socio si perde:
a) per decesso;
b) per recesso, che va comunicato in forma scritta al Consiglio direttivo e ha effetto con lo scadere dell’anno in corso;
c) per esclusione, deliberata dall’assemblea per gravi motivi. Sono considerati gravi motivi: mancato rispetto dei doveri statutari e regolamentari; morosità nei pagamenti delle quote associative; comportamento indegno.
Il recesso o l’esclusione deliberata dall’assemblea non danno diritto ad alcuna forma di restituzione della quota già versata.
L’Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri soci per il perseguimento dei fini istituzionali; l’Associazione, entro i limiti preventivamente stabiliti, può rimborsare al volontario le spese effettivamente sostenute. L’Associazione può in caso di particolari necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

 

Art. 5. Diritti e doveri dei soci
I soci hanno diritto:
– di partecipare all’assemblea, se in regola con il pagamento della quota associativa e di votare direttamente per l’approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione;
– di essere eletti quali componenti del Consiglio direttivo, tranne che nei casi espressamente vietati dal presente statuto;
– di conoscere i programmi con i quali l’Associazione intende attuare gli scopi sociali;
– di partecipare alle attività promosse dall’Associazione;
– di usufruire di tutti i servizi dell’Associazione;
– di dare le dimissioni in qualsiasi momento;
– di accedere a documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell’Associazione.
I soci, senza distinzione alcuna, sono obbligati:
– ad osservare il presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
– ad osservare i regolamenti interni;
– a pagare la quota associativa, che dà luogo non solo al diritto di voto ma anche al godimento dei servizi ed alla partecipazione alle iniziative promosse dalla Associazione;
– a svolgere le attività preventivamente concordate;
– a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’Associazione.

 

Art. 6. Emblema
L’Associazione ha il seguente emblema:

 

Art. 7. Quote associative
Le quote associative si distinguono in ordinarie e suppletive. Sono quote associative ordinarie quelle fissate dal Consiglio direttivo annualmente e che costituiscono la quota di iscrizione annuale. Sono quote associative suppletive le quote fissate dal Consiglio direttivo una tantum, al fine di sopperire al fabbisogno di liquidità.

 

Art. 8. Organi sociali
Sono organi dell’Associazione.
a) l’Assemblea dei soci;
b) il Consiglio direttivo;
c) il Presidente.

 

Art. 9. Assemblea dei soci
L’assemblea è costituita da tutti gli aderenti all’Associazione che si trovino in regola con il pagamento della quota associativa.
L’assemblea è convocata dal Consiglio direttivo ed è presieduta dal Presidente o, nel caso di sua impossibilità, dal Vicepresidente o da altra persona delegata dal Presidente.
Il Presidente nomina un segretario, il quale dovrà redigere il verbale dell’assemblea controfirmandolo insieme al Presidente. Spetta al presidente dell’assemblea constatare il diritto di intervento alla stessa.
La convocazione è fatta in via ordinaria una volta all’anno, per l’approvazione del rendiconto contabile, nonché per l’approvazione degli indirizzi e del programma proposti dal Consiglio direttivo.
L’assemblea deve essere, inoltre, convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei soci.
L’assemblea delibera, inoltre, sulla nomina dei componenti del Consiglio direttivo.
L’avviso di convocazione dell’assemblea ordinaria, recante la data della prima riunione e dell’eventuale seconda riunione viene comunicato per iscritto o posta elettronica certificata a ciascun interessato, a cura del Presidente del Consiglio direttivo o di chi ne fa le veci, oppure è reso pubblico nella sede sociale e, in entrambi i casi, almeno quindici giorni prima della data fissata per l’assemblea di prima convocazione e deve contenere l’Ordine del giorno dettagliato.
Le deliberazioni dell’assemblea sono prese a maggioranza dei voti dei presenti e dei rappresentati per delega, e con la presenza di almeno la metà dei soci. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare una sola delega in sostituzione di un altro socio
Nelle deliberazioni di approvazione del rendiconto contabile e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno voto.
Per la modifica dell’atto costitutivo o dello statuto, occorre la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole dei almeno tre quarti dei soci.
L’assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

 

Art. 10. Consiglio direttivo
L’Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto da almeno 3 (tre) membri, nominati dall’Assemblea. Nell’ambito del Consiglio direttivo sono previste almeno le seguenti figure: il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario.
Il Consiglio direttivo resta in carica cinque anni ed i suoi componenti possono essere rieletti.
Il Consiglio direttivo si riunisce almeno una volta all’anno per redigere il rendiconto contabile, su convocazione del Presidente o, in sua assenza o impedimento, del Vicepresidente e quando ne faccia richiesta uno o più consiglieri.
Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente del Consiglio.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente o dal Vicepresidente.
Sono compiti del Consiglio direttivo:
a) accogliere o respingere le domande di ammissione e di dimissione dei soci; in caso di accoglimento della domanda l’adesione decorre dalla data in cui è stata fatta la richiesta;
b) stabilire le norme di funzionamento dei comitati e le norme di comportamento dei soci;
c) adottare provvedimenti disciplinari;
d) compilare il rendiconto contabile;
e) fissare la quota ordinaria di adesione all’Associazione;
f) stabilire eventuali quote suppletive;
g) eleggere il Presidente del Consiglio direttivo, il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario;
h) nominare comitati o commissioni interne;
i) gestire l’ordinaria amministrazione; assumere personale dipendente, stipulare contratti di collaborazione; conferire mandati a professionisti;
j) aprire rapporti con istituti di credito e curare la parte economico-finanziaria dell’Associazione; sottoscrivere contratti per mutui e finanziamenti; sottoscrivere contratti necessari per il buon funzionamento dell’Associazione;
k) redigere il regolamento al fine della gestione interna dei gruppi;
l) redigere e presentare all’Assemblea il rapporto annuale sulle attività dell’Associazione.
Ordinariamente i componenti del Consiglio direttivo prestano le loro attività nell’ambito dell’Associazione in forma volontaria, libera e gratuita. Come previsto dall’art. 4 del presente Statuto e fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia, il Consiglio direttivo può comunque stabilire una remunerazione per alcune cariche sociali.

 

Art. 11. Presidente
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione, presiede il Consiglio direttivo e l’assemblea. Viene eletto dal Consiglio direttivo.
Rappresenta l’Associazione di fronte alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale.
Convoca l’assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.
Dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal Tesoriere. In caso di sua assenza o impedimento, i poteri sono esercitati dal Vicepresidente.

 

Art. 12. Vicepresidente
Il Vicepresidente è individuato dal Consiglio Direttivo al suo interno. Il suo mandato è legato a quello del Consiglio direttivo; egli decade quindi allo scadere del mandato del Consiglio o in caso di suo scioglimento. Sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento o in quelle mansioni nelle quali venga appositamente delegato dal presidente.

 

Art. 13. Il Segretario
Il segretario è individuato dal Consiglio Direttivo al suo interno. E’ responsabile della segreteria e coordina l’attività delle persone coinvolte nella gestione amministrativa dell’Associazione. E’ responsabile della tenuta dell’aggiornamento del Registro dei Soci e degli altri registri associativi che non riguardino materia fiscale.
Il suo mandato è legato a quello del Consiglio Direttivo; egli decade quindi allo scadere del mandato del Consiglio o in caso di suo scioglimento. Il segretario risponde direttamente al presidente del Consiglio Direttivo e, in caso non sia prevista la figura del vicepresidente, sostituisce il presidente nelle attività istituzionali in caso di sua assenza. Coadiuva il presidente promuovendo le deliberazioni del Consiglio e organizzando tutte le attività dell’Associazione conformi allo scopo perseguito. Il segretario non ha la legale rappresentanza dell’Associazione e non può disporre della firma associativa e del potere di spesa, tranne che in caso di specifico mandato del presidente.
In caso di sua assenza o impedimento, i poteri sono esercitati da un socio individuato dal presidente.

 

Art. 14. Il Tesoriere
Il tesoriere è una figura facoltativa individuata dal Consiglio direttivo al suo interno. E’ responsabile della tesoreria, provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio, è responsabile della tenuta dei libri fiscali dell’Associazione, e redige la bozza di bilancio preventivo e consuntivo dell’Associazione su proposta del Consiglio direttivo.
E’ responsabile della gestione delle risorse economiche dell’Associazione. Il suo mandato è legato a quello del Consiglio Direttivo; egli decade quindi allo scadere del mandato del Consiglio o in caso di suo scioglimento.
Il tesoriere può essere riconfermato dal Consiglio Direttivo entrante. Le funzioni del Tesoriere possono essere svolte dal Segretario.

 

Art. 15. Rendiconto contabile
Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
Ogni anno deve essere redatto apposito rendiconto contabile economico e finanziario, dal quale devono risultare, con chiarezza e precisione i beni, i contributi, i lasciti ricevuti, le altre entrate e uscite per voci analitiche.
Il rendiconto contabile è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall’Assemblea

 

Art. 16. Fondo comune
Le quote dei soci, i contributi, le entrate e i beni acquistati con queste attività costituiscono il fondo comune dell’Associazione. I singoli soci, durante la vita dell’Associazione, non possono chiedere la divisione del fondo comune.
Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’Associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune.

 

Art. 17. Divieto di distribuzione di utili
È fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

 

Art. 18. Modifiche allo statuto. Scioglimento
Le proposte di modifica dello Statuto devono essere presentate all’assemblea da uno degli organi o da almeno cinque soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall’assemblea in sede straordinaria.
In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell’Associazione, i beni che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altra Associazione con finalità analoghe.

 

Art. 19. Norme di rinvio
Per quanto non indicato nel presente Statuto, si fa riferimento al codice civile ed alle leggi vigenti in materia di associazioni e persone giuridiche private.